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Tutela dei minori

VERIFICA DELL'ETÀ per la TUTELA DEI GIOVANI (Protezione dei minori)

 Conferma la tua ETÀ, preferibilmente con un account cliente!!

Devi avere almeno 18 anni per acquistare alcolici in un negozio. Di seguito abbiamo aggiunto un estratto della legge sulla protezione dei giovani che è appesa nei negozi. Ma per quanto riguarda l'acquisto online??
Sfortunatamente, non è stato ancora adottato definitivamente. Pertanto cerchiamo di proteggerlo nel miglior modo tecnicamente possibile. Ma dobbiamo assolutamente essere sicuri che tu almeno 18 anni siamo.
Per questo motivo, devi dimostrare di essere maggiorenne una volta al momento della creazione del tuo account cliente. Se acquisti come ospite, devi ripetere questa procedura ogni volta. Fortunatamente, può essere fatto molto rapidamente.

Le nostre consegne vengono effettuate con ispezione DHL di età 18 anni!

Legge sulla protezione dei giovani (JuSchG) dal 1° gennaio 2018
Estratto della legge 23 luglio 2002 (GU I p. 2730), modificata da ultimo dall'articolo 11 della legge 10 marzo 2017 (GU I p. 420)

§ 1 Definizioni
(Estratto) (1) Ai fini della presente legge 1. i bambini sono persone che non hanno ancora 14 anni, 2. adolescenti sono persone che hanno 14 anni ma non ancora 18 anni, 3. è una persona affidataria, che è da soli o insieme con un'altra persona in conformità con le disposizioni del codice civile tedesco, la custodia personale ha diritto, 4. è una persona genitorialità, ogni persona di età superiore ai 18, nella misura in cui lui o lei svolge compiti educativi modo permanente o temporaneo sul base di un accordo con la persona con custodia o nella misura in cui sono un bambino o una persona giovane persona nel contesto della formazione o del benessere dei giovani.

§ 4 ristoranti
(1) I bambini e gli adolescenti di età inferiore ai 16 anni possono essere ammessi al ristorante solo se accompagnati da una persona affidataria o da un responsabile della genitorialità o se consumano un pasto o una bevanda tra le 5:00 e le 23:00. Gli adolescenti a partire dai 16 anni non possono essere ammessi nei ristoranti tra mezzanotte e le 5 del mattino senza essere accompagnati da una persona affidataria o da un responsabile della genitorialità. (2) Il paragrafo 1 non si applica se i bambini oi giovani partecipano a un evento organizzato da un'organizzazione di assistenza giovanile riconosciuta o sono in viaggio. (3) Ai bambini e ai giovani non può essere consentito di soggiornare in ristoranti gestiti come locali notturni o night club e in strutture di intrattenimento comparabili. (4) L'autorità competente può approvare deroghe al paragrafo 1.

§ 5 eventi di danza
(1) Bambini e adolescenti di età inferiore a 16 anni e adolescenti di età superiore a 16 anni non devono essere autorizzati a partecipare a eventi di danza pubblici senza essere accompagnati da una persona affidataria o da un tutore legale fino a mezzanotte. (2) Nonostante il paragrafo 1, i bambini possono essere presenti fino alle 22:00 e i giovani di età inferiore ai 16 anni fino a mezzanotte se l'evento di danza è svolto da un'organizzazione di assistenza giovanile riconosciuta o è utilizzato per attività artistiche o per il mantenimento di dogana. (3) L'autorità competente può approvare eccezioni.

§ 6 sale giochi,
Giochi d'azzardo (1) Bambini e ragazzi non possono essere presenti nelle sale da gioco pubbliche o nelle sale simili utilizzate principalmente per il gioco. (2) I bambini e i giovani possono partecipare ai giochi solo con la possibilità di realizzare un profitto in pubblico in occasione di feste popolari, feste del fucile, fiere annuali, mercati speciali o eventi simili e solo a condizione che il profitto sia costituito da beni di basso valore .
§ 7 Eventi e aziende dannose per i giovani
Se un evento pubblico o un'impresa commerciale rappresenta una minaccia per il benessere fisico, mentale o emotivo di bambini o adolescenti, l'autorità competente può ordinare che l'organizzatore o l'imprenditore non consentano la presenza di bambini e adolescenti. L'ordine può contenere limiti di età, limiti di tempo o altri requisiti se ciò esclude o riduce significativamente il rischio.

§ 8 Luoghi in pericolo per i minori
Se un bambino o un giovane si trova in un luogo in cui è minacciato da un pericolo imminente per il suo benessere fisico, mentale o emotivo, l'autorità o l'organismo competente deve adottare le misure necessarie per scongiurare il pericolo. Se necessario, devono 1. far allontanare il minore o il giovane dal luogo, 2. portarli al tutore legale ai sensi del 7 comma 1 n.6 del libro ottavo del Codice della Previdenza Sociale o, in mancanza tutore legale può essere raggiunto, al Portare la cura dell'ufficio del benessere dei giovani. In casi difficili, l'autorità o l'ente competente deve informare l'ufficio di assistenza ai minori del luogo dannoso per i minori. 9 Bevande alcolichee
(1) Nei ristoranti, punti vendita o comunque in pubblico, 1. birra, vino, bevande simili al vino o spumante o miscele di birra, vino, bevande simili al vino o spumante con bevande analcoliche sono consentite ai bambini e i giovani di età inferiore ai 16, 2. altre bevande alcoliche o cibi che contengono altre bevande alcoliche in più di una piccola quantità non sono né somministrato ai bambini e agli adolescenti, né possono essere autorizzati a consumarli. (2) Il paragrafo 1 numero 1 non si applica se i giovani sono accompagnati da una persona affidataria. (3) Le bevande alcoliche non possono essere offerte al pubblico nei distributori automatici. Ciò non si applica se una macchina 1. è installata in un luogo inaccessibile ai bambini e ai giovani o 2. è installata in un locale adibito a uso commerciale ed è garantito da dispositivi tecnici o da un controllo costante che i bambini e i giovani non possano erogare bevande alcoliche . 20 n. 1 della legge sulla ristorazione rimane inalterato. (4) Le bevande dolci contenenti alcol ai sensi dell'1 commi 2 e 3 della legge sull'imposta sugli alcolici possono essere immesse sul mercato a fini commerciali solo con l'indicazione "Vietata la vendita ai minori di 18 anni, 9 Legge sulla protezione dei giovani ". Questa nota deve apparire sul preconfezionamento con lo stesso carattere, dimensione e colore del marchio o del nome di fantasia o, se non disponibile, della descrizione di vendita e apposta sull'etichetta anteriore delle bottiglie.n.

§ 10 fumare in pubblico,
Prodotti del tabacco (1) I prodotti del tabacco e altri prodotti contenenti nicotina e i loro contenitori non possono essere somministrati a bambini o adolescenti in ristoranti, punti vendita o altro, né possono fumare o consumare prodotti contenenti nicotina. (2) I prodotti del tabacco e altri prodotti contenenti nicotina e i loro contenitori non possono essere offerti nei distributori automatici in pubblico. Ciò non si applica se una macchina 1. è installata in un luogo inaccessibile ai bambini e ai giovani o 2. sono utilizzati dispositivi tecnici o una supervisione costante per garantire che i bambini e i giovani non possano rimuovere i prodotti del tabacco e altri prodotti contenenti nicotina e i loro contenitori. (3) I prodotti del tabacco e altri prodotti contenenti nicotina e i loro contenitori non possono essere offerti a bambini e adolescenti per corrispondenza o ceduti a bambini e adolescenti per corrispondenza.
(4) I paragrafi da 1 a 3 si applicano anche ai prodotti senza nicotina, come sigarette elettroniche o narghilè elettronici, in cui il liquido viene evaporato da un elemento riscaldante elettronico e gli aerosol risultanti vengono inalati con la bocca, nonché al loro contenitori.
§ 11 eventi cinematografici
(1) I bambini e gli adolescenti possono essere ammessi a partecipare a eventi cinematografici pubblici solo se i film sono stati approvati per la proiezione davanti a loro dalla massima autorità statale o da un'organizzazione di autoregolamentazione volontaria nell'ambito della procedura secondo 14 par. . 6 o se sono informazione, istruzione e film educativi sono coinvolti, che sono contrassegnati dal fornitore con il "programma di informazioni" o "programma educativo". (2) In deroga al comma 1, la presenza a manifestazioni cinematografiche pubbliche con film omologati ed etichettati per bambini e ragazzi a partire dai dodici anni può essere consentita anche ai bambini a partire dai sei anni se accompagnati da una persona affidataria . (3) Fatti salvi i requisiti del paragrafo 1, la partecipazione a eventi cinematografici pubblici può essere consentita solo se accompagnati da una persona affidataria o da un responsabile della genitorialità 1. bambini di età inferiore a sei anni, 2. bambini di età superiore a sei anni la proiezione è finita dopo le 8, 3. gli adolescenti sotto i 16 anni di età, se le estremità di prestazioni dopo 10:00, 4. adolescenti di età compresa tra 16 e oltre, se le estremità prestazioni dopo 12:00 (4) I paragrafi da 1 a 3 si applicano alla proiezione pubblica dei film indipendentemente dal tipo di registrazione e riproduzione. Si applicano anche agli annunci pubblicitari e ai programmi collaterali. Non si applicano ai film prodotti per scopi non commerciali, a condizione che i film non siano utilizzati commercialmente. (5) Film pubblicitari o programmi pubblicitari che pubblicizzano prodotti del tabacco o bevande alcoliche possono essere proiettati solo dopo le 18:00, indipendentemente dai requisiti dei paragrafi da 1 a 4.
§ 12 supporti per immagini con film o giochi
(1) Le videocassette preregistrate e altri supporti dati (supporti per immagini) adatti alla distribuzione e programmati per la riproduzione o la riproduzione su dispositivi dello schermo di film o giochi possono essere messi a disposizione di un bambino o di un adolescente solo se i programmi sono approvato dalla massima autorità dello Stato di livello o di un'organizzazione di autoregolamentazione volontaria, nel quadro della procedura in base alla 14 par. 6 sono stati approvati e contrassegnato per la loro fascia di età o se si tratta di programmi di informazione, di istruzione e di insegnamento che sono contrassegnati da il provider con "programma di informazioni" o "programma didattico" sono. (2) I contrassegni secondo il paragrafo 1 devono essere indicati sul supporto dell'immagine e sulla copertina con un segno chiaramente visibile. Il simbolo deve essere apposto sul fronte della copertina in basso a sinistra su un'area di almeno 1.200 millimetri quadrati e il supporto dell'immagine su un'area di almeno 250 millimetri quadrati. La massima autorità statale può 1. fornire dettagli sul contenuto, le dimensioni, la forma, il colore e l'apposizione dei caratteri e 2. approvare eccezioni per l'apposizione degli stessi sul supporto dell'immagine o sulla copertina. 3. I fornitori di servizi telematici che distribuiscono film, film e programmi di giochi devono indicare chiaramente la presenza dell'etichettatura nella loro offerta. (3) Supporti di immagini che non sono contrassegnati dal fornitore o contrassegnati con "Nessuna liberazione dei giovani" secondo 14 comma 2 dalla massima autorità statale o da un'organizzazione di autoregolamentazione volontaria nell'ambito della procedura secondo 14 par. 6 o secondo 14 par. non offerti, messi a disposizione o altrimenti rese disponibili ad un bambino o di una persona adolescente, 2. non offerta o messa a disposizione nei punti vendita al di fuori dei locali commerciali, in chioschi o altri punti vendita che i clienti di solito non entrano , o offerto o reso disponibile per corrispondenza. (4) I distributori automatici per la consegna di supporti per immagini registrate possono 1. essere installati su aree di traffico pubblico accessibili ai bambini o ai giovani, 2. al di fuori di locali adibiti a scopi commerciali o professionali o commerciali, o 3. nei loro ingressi non sorvegliati, vestiboli o corridoi, se esclusivamente vettori immagine contrassegnati in conformità dell'articolo 14 comma 2 n ° 1 a 4 sono offerti e accorgimenti tecnici garantiscono che essi non sono utilizzati da bambini e giovani per la cui fascia di età i loro programmi non sono approvati in base alle 14, paragrafo 2 No. 1 a 4 can. (5) I supporti di immagini che contengono estratti di film e programmi di giochi possono, contrariamente ai paragrafi 1 e 3, essere distribuiti in combinazione con pubblicazioni periodiche solo se provvisti di un avviso del fornitore che chiarisce che un'organizzazione del volontariato L'autovalutazione ha determinato che questi estratti non contengono alcuna disabilità giovanile. L'avviso deve essere apposto sulla pubblicazione periodica nonché sul supporto dell'immagine con un segno ben visibile prima della distribuzione. Le frasi da 1 a 3 del paragrafo 2 si applicano di conseguenza. La massima autorità statale per i singoli fornitori può escludere l'autorizzazione secondo la frase 1.eßen.
§ 13 Dispositivi per videogiochi (1) I bambini e gli adolescenti possono giocare solo su dispositivi per videogiochi elettronici senza possibilità di vincita, impostati pubblicamente senza essere accompagnati da una persona affidataria o tutore legale, se i programmi sono approvati dal più alta autorità dello stato o un'organizzazione di autoregolamentazione volontaria, come parte della procedura in base alla 14 par. 6 sono stati approvati e contrassegnato per la loro fascia di età o se le informazioni, programmi di istruzione o di insegnamento sono interessati, che sono contrassegnati dal fornitore con "programma informativo" o "programma didattico". (2) I dispositivi per videogiochi elettronici possono 1. essere collocati su aree di traffico pubblico accessibili ai bambini o ai giovani, 2. al di fuori di locali adibiti a scopi commerciali o professionali o commerciali o 3. nei loro ingressi, vestiboli o corridoi non sorvegliati solo se i loro programmi sono per i bambini approvati ed etichettati dai sei anni di età o con l'etichetta "il programma Info" o "Insegnamento" in conformità con 14 Paragrafo 7. (3) 12 comma 2 frasi da 1 a 3 si applicano di conseguenza all'apposizione dei contrassegni sui dispositivi per videogiochi. 28 Sanzioni amministrative (estratto) (5) L'illecito amministrativo è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro.den.

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